Radioattività

Il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, attuativo in Italia della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013 in materia di sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano e il D.lgs. n.28/2016, in vigore dal 22 marzo 2016, stabiliscono i requisiti per la tutela della salute della popolazione indica i principi e disciplina le modalità del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori, nonché i relativi valori di parametro (art. 19).

Campo di applicazione del decreto

All’articolo 2 riporta anche le definizioni di riferimento, in particolare quello di «acque destinate al consumo umano» oggetto di applicazione del decreto. Per esse intendendosi

1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione o la cottura di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o altri contenitori;

2) tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano”.

In base all’articolo 3 il decreto non si applica:

a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, che attua la direttiva 2009/54/CE;
b) alle acque medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che attua la direttiva 2001/83/CE.

Inoltre, si stabilisce (sempre art. 3) che con un prossimo decreto del Ministro della salute, potranno essere esentate dall’applicazione del presente decreto le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroga in media meno di 10 m³ al giorno o che approvvigiona meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell’ambito di una attività commerciale o pubblica (con relativi oneri di comunicazione alla popolazione da parte degli enti locali – art.3.3).

Il Programma di controllo

All’articolo 4 si indicano gli obblighi a carico degli enti locali: le regioni e le province autonome, avvalendosi delle aziende sanitarie locali ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali e delle ARPA/APPA, assicureranno il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori di parametro di cui all’articolo 5, attraverso l’elaborazione e la messa in atto di un programma di controllo.

Ai fini dell’elaborazione del programma di controllo delle acque destinate al consumo umano le regioni e le province autonome effettueranno le valutazioni preliminari (di cui all’Allegato II del D.Lgs. n.28/2016) avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero da altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimAmbiente confinato per determinazione radionuclidi in acqueenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, e delle ARPA/APPA. La pianificazione e le risultanze delle suddette valutazioni preliminari saranno parte integrante del programma di controllo di cui al comma 1.

Parametri e controllo

All’articolo 5 si fissano quindi i Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati: vengono riportati nell’allegato I e devono essere rispettati nei seguenti punti:

  1. per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione idrica nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti;
  2. per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
  3. per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
  4. per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa.
All’articolo 6 di regola la fase di controllo e analisi da svolgersi al fine di verificare che le acque destinate al consumo umano fornite mediante una rete di distribuzione idrica, utilizzate nelle imprese alimentari, fornite attraverso cisterne, o confezionate per la distribuzione in bottiglie o altri contenitori, soddisfino i requisiti di conformità di cui all’articolo 5, comma 2:

L’articolo dettaglia poi nell’articolo 7, i passaggi procedurali da seguire in caso di non conformità dei parametri indicatori e informazione alla popolazione.

L’articolo 8 annuncia poi la prossima adozione di un decreto del Ministro della salute (entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n.28/2016), con cui saranno emanate specifiche indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, finalizzate a garantire uniformità e coerenza di applicazione del presente decreto nel territorio nazionale.

Sanzioni

All’articolo 10 e 11 si riportano le sanzioni penali e amministrative a cura del gestore:

  • sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40.000 ad euro 120.000 se non effettua i controlli interni
  • sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 80.000, per ogni risultato di misura non conservato (mancata conservazione per 5 anni dei documenti di analisi dei laboratori)
  • sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000, per ogni dato non comunicato sull’accertato del superamento dei valori di parametro,
  • sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000 se non adotta i provvedimenti correttivi adottati dalla azienda sanitaria locale competente, ovvero ad altro ente pubblico individuato dalla regione,
  • sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000, se fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante rete di distribuzione idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili, che non informa la popolazione interessata circa la situazione di non conformità accertata e circa i provvedimenti correttivi conseguentemente attuati, non ottemperando agli obblighi di cui all’articolo 7, comma 5, lettera a).
Nell’Allegato I sono definiti i valori limite, le frequenze di monitoraggio ed i metodi per 222Rn (Concentrazione di attività del radon); 3H (Concentrazione di attività del trizio), D.I. (Dose indicativa totale) nelle acque destinate al consumo umano.

Il Laboratorio Ambiente e Salute S.r.l. con tecnologie all’avanguardia è in grado di effettuare determinazioni di radionuclidi nelle acque ad uso umano ed in particolare quelli richiesti dal D.Lgs. n.28/2016: l’Attività del Radon secondo la norma UNI 11261:2008(Determinazione dell’attività del Radon(222Rn) nelle acque mediante scintillazione liquida), La Dose Indicativa Totale secondo la UNI 11260:2008(Determinazione del contenuto di attività alfa e beta totale in acque destinate al consumo umano mediante scintillazione liquida) e l’Attività del Trizio (3H) secondo la ISO 9698:2010(Water quality-Determination of tritium activity concentration -Liquid scintillation counting method).